ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

” UNIVERSITA’ POPOLARE DI PARMA”

 

S T A T U T O

 

 

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

1.      In virtù degli articoli 18 e 33 della Costituzione italiana, ed ai sensi della legge 7 dicembre 2000 n° 383, è costituita in Parma un'associazione di promozione sociale denominata “Università Popolare di Parma”, con sede in Parma, B.go San Giuseppe, 13.

2.      L'associazione non ha fini di lucro e gli eventuali utili debbono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art. 2.

3.      La durata dell'associazione è illimitata.

 

ART. 2    SCOPI

 

1. La Università Popolare di Parma, risalente al 1901, rifondata per iniziativa di un gruppo di cittadini in data 30 maggio 1969 è un'associazione apartitica, asindacale ed aconfessionale, a carattere volontario e si propone scopi culturali,formativi, scientifici,turistici, ambientali e del tempo libero.

2. In particolare l’associazione ha lo scopo di promuovere, organizzare e svolgere attività culturali sia generiche sia professionali, sia specializzate, così da favorire la diffusione e la formazione culturale per tutti i cittadini italiani , oltre che per  quelli dei Paesi dell'Unione Europea e dei cittadini extracomunitari in regola con le leggi vigenti.

3. L'Associazione può aderire ad Associazioni Nazionali di Università Popolari o Università per la formazione degli Adulti, mantenendo totale autonomia sotto ogni profilo, ivi compreso quello patrimoniale ed organizzativo.

 

ART. 3  FUNZIONI

Per la realizzazione dello scopo sociale,l’associazione può svolgere le seguenti funzioni:

-1 istituire e gestire, nelle forme e nei modi che riterrà più opportuni,corsi di insegnamento teorico-pratico a carattere formativo,informativo,di aggiornamento,di qualificazione,di specializzazione,di integrazione,di recupero e di addottrinamento scientifico,ciò anche per conto di Università, Enti e/o  Istituzioni pubbliche e private mediante la stipula di particolari convenzioni;

-2 promuovere attività di Educazione degli Adulti,Formazione Continua,Permanente e Ricorrente;

-3 organizzare e gestire corsi di aggiornamento, formazione, qualificazione, riqualificazione del personale della scuola;

-4 predisporre un centro di documentazione a favore dei soci ed un servizio di pubblica lettura per quanti siano interessati  ad una attività di studio e di ricerca sugli argomenti previsti dallo scopo sociale;

-5 curare anche in forma diretta la produzione editoriale e di audiovisivi,l’edizione e la distribuzione;

-6 avvalersi o dotarsi di mezzi multimediali per l’informazione e la comunicazione di massa;

-7 promuovere la costituzione di Istituti,Musei,Laboratori e Centri per la ricerca culturale,spirituale, religiosa ed esoterica ;

-8 gestire in forma diretta,o mediante apposite convenzioni,gli Istituti,Musei,Laboratori,Centri di ricerca connessi alle finalità dell’Associazione;

-9 proporsi come struttura di servizi per associazioni,categorie e centri che perseguono finalità che coincidono anche parzialmente con gli scopi dell’Associazione;

-10 istituire borse di studio per corsisti,studenti e ricercatori, purchè meritevoli, per  manifestazioni di cultura;

-11 esplicare la propria opera anche attraverso l’interscambio continuo di informazioni,di programmi ed attività culturali con Università italiane,Università Popolari Italiane ed Europee, Università degli Adulti o della terza età;

-12 farsi promotrice avanti qualunque ente pubblico o privato, o intraprendere e gestire direttamente o tramite terzi,di qualunque iniziativa finalizzata al conseguimento degli scopi dell’associazione;

-13 accedere e ottenere ogni contributo pubblico o privato finalizzato al conseguimento degli scopi;

-14 contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani e fra i popoli, alla pratica e alla difesa delle libertà civili individuali e collettive;

              -15 Avanzare proposte agli enti pubblici locali (comune, Provincia, Provveditorato agli Studi,Scuole ed Istituzioni di qualsiasi ordine e grado) per una adeguata programmazione socio-culturale sul territorio;

                -16 Rendersi tramite affinchè si stringano e si intensifichino relazioni di amicizia e culturali tra i membri dell'Università Popolare di Parma e quelli appartenenti ad analoghe associazioni, sia Italiane che straniere onde migliorare la reciproca comprensione ed il più frequente scambio di idee;

               -187Rilasciare tessere, distintivi, attestati, diplomi, trofei e similari;

              -18 Organizzare e gestire, con strutture collaterali, attività lecite o utili per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;

               -19 Promuovere forme di turismo socio-culturale favorendo e promuovendo attività sportive, ambientali e del tempo libero.

               -20 Per lo svolgimento delle suddette attività, l'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

 

 

 

               ART. 4 - RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

1.      L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

1.1.  Quote associative e contributi degli associati;

1.2.  contributi di terzi a qualunque titolo, donazioni e lasciti testamentari;

1.3.  contributi di Enti Pubblici,

1.4.  entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o a terzi o da iniziative promozionali.

1.5.  beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo.

1.6.  Dal fondo di riserva

2.      Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.

3.      E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

4.       Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

 

 

               ART. 5- BILANCIO PREVENTIVO E RENDICONTO

1.      L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2.      AI termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro la fine di aprile di ogni anno.

3.      Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro gli otto giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

4.      Il bilancio preventivo dovrà essere redatto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'assemblea entro la fine di aprile di ogni anno e depositato in visione a disposizione dei soci presso la sede sociale almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

5.      Entrambi i bilanci devono essere inviati al Collegio dei Revisori dei Conti almeno 15 giorni prima delle date fissate per la loro approvazione da parte dell'assemblea.

 

 

               ART. 6 - I SOCI

1.      All'associazione possono aderire tutti i cittadini italiani o stranieri che ne condividono le finalita’ed accettano il presente statuto.

2.      L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

3.      Possono essere soci Associazioni e Circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell'Università Popolare.

4.      L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati con particolare riferimento all'elettività delle cariche associative, all'esercizio del voto individuale ed alla effetività del rapporto associativo.

 

 

               ART. 7 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

1.      L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. La domanda, recante le complete generalità del richiedente, deve contenere la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ed a eventuali regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo.

2.      Contro il rifiuto di ammissione è ammesso, entro trenta giorni, il ricorso al Collegio dei Probiviri.

3.      Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi abbiano versato la quota associativa.

4.      La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

5.      Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta.

6.      L'esclusione dei soci è deliberata dai Probiviri per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione, per persistenti violazioni degli obblighi statutari e per indegnità.

7.      Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, garantendo facoltà di difesa.

8.      Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per un anno.

9.      Il socio receduto, escluso o decaduto e gli eredi dei soci deceduti, non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate.

10. I soci si distinguono in :

- Soci fondatori: sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione. Esssi sono tenuti al pagamento della quota sociale, di eventuali quote integrative e quote integrative straordinarie.

- Soci ordinari: sono coloro che con il loro apporto culturale, scientifico, professionale e finanziario contribuiscono ai bisogni ed alla vita dell'Università Popolare. Essi sono tenuti al pagamento della quota sociale, di eventuali quote integrative e quote integrative straordinarie.

- Soci sostenitori e benemeriti: sono coloro che, con apporti economici, lasciti e donazioni consentono il perseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione. Essi sono tenuti al pagamento della quota sociale, di eventuali quote integrative e quote integrative straordinarie.

- Soci onorari: sono coloro che, per particolari meriti o considerazioni, siano dal Consiglio Direttivo, ritenuti in grado anche senza alcuna partecipazione finanziaria di conferire lustro all'Università Popolare.

-                    Soci aggregati: sono i corsisti e coloro i quali aderiscono all'Università Popolare al fine di partecipare alle singole attività promosse dal Sodalizio. Essi sono tenuti al versamento della quota sociale e delle eventuali quote integrative che saranno determinate dal Consiglio Direttivo in ragione delle attività da realizzare.

11.In considerazione della principale attività dell'associazione consistente nella realizzazione di corsi di insegnamento svolgentisi secondo l'ordinario anno scolastico (dal 1 settembre al 31 agosto), l'anno sociale decorre dal 1° settembre al 31 agosto.

 

               ART. 8 - DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

1.      Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri

2.      La divisione degli aderenti nelle categorie di cui all'art 7 non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'associazione

3.      Tutti i soci sono tenuti:

3.1.  ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

3.2.  a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;

3.3.  ad offrire un contributo di impegno personale alla vita associativa;

3.4.  a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

4.      Tutti i soci hanno diritto

4.1.  a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione;

4.2.  a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;

4.3.  ad accedere alle cariche associative.

4.4.  A prendere visione di tutte le delibere assembleari con possibilità di ottenerne copia.

 

 

               ART. 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1.      Sono organi dell'associazione:

1.1.  l'Assemblea dei soci;

1.2.  il Consiglio Direttivo;

1.3.  il Presidente;

1.4.  il Segretario;

1.5.  Il Tesoriere;

1.6.  il Collegio dei Revisori,

1.7.  il Collegio dei Probiviri.

 

               ART.10 -ASSEMBLEA

1.      L’Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione.

2.      Ad essa hanno diritto di partecipare tutti i soci.

3.      Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta.

4.      Nessun socio può ricevere più di due deleghe, oltre la propria.

5.      L’Assemblea è convocata dal Presidente.

6.      L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile e ogni volta che il Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

7.      L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

7.1.  - approva il bilancio consuntivo e preventivo;

7.2.  - elegge i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri;

7.3.  - delibera eventuali Regolamenti interni e loro variazioni;

7.4.  - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

8.      L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

9.      Sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente.

10. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi o trasmettere ai soci almeno dieci giorni prima della data della riunione contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della riunione o, in alternativa mediante analogo avviso di convocazione da affiggersi all’albo della sede sociale almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea. Un unico avviso può essere utilizzato per comunicare sia la prima che la seconda convocazione, da farsi almeno 24 ore dopo la prima.

11. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto del termini di preavviso. saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

12. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

13. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria e straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

14. Per le modificazioni allo statuto è necessaria in prima convocazione la partecipazione dei 2/3 dei soci che deliberano con una maggioranza dei 2/3; in seconda convocazione è sufficiente la partecipazione della maggioranza dei soci che delibera con una maggioranza di 2/3. In caso di mancato raggiungimento del quorum si procede ad un'ulteriore convocazione,la cui assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, fermo restando che le relative decisioni devono essere assunte col voto favorevole dei 2/3 dei partecipanti.

15.Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo è necessario in prima convocazione la presenza di almeno ¾ dei soci e l'assemblea decide  col voto favorevole dei 2/3 dei presenti. In seconda  convocazione occorre la presenza di almeno 1/3 dei soci, che decidono col voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

 

16.L'assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente, per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente può, in questo caso, scegliere due scrutatori tra i presenti.

17. I verbali dell'adunanza dell'assemblea redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

 

               ART 11 ELEZIONE CARICHE SOCIALI

1.                  Tutti gli organi (Presidente, Consiglio Direttivo, Collegio Probiviri, Collegio Revisori) durano in carica tre anni e alla scadenza sono rieleggibili.

2.                  Per l'elezione delle cariche sociali, il Presidente procede alla nomina di due scrutatori che devono espletare le operazioni di scrutinio.

3.      Il seggio elettorale è costituito dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e da due scrutatori.

4.                  L'elezione avviene con il sistema della scheda segreta sulla quale è riportato, in ordine alfabetico, l'elenco dei soci che si sono candidati per il periodo successivo dandone preventiva comunicazione alla segreteria dell'Università Popolare,almeno 15 giorni prima della data fissata dall'assemblea.

5.                  Il consigliere Segretario dovrà redigere, almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, l'elenco aggiornato completo dei soci in possesso dei requisiti d eleggibilità che hanno presentato la propria candidatura e affiggerlo all'Albo sociale presso la sede dell'Università Popolare.

6.                  Le votazioni avvengono esprimendo tante preferenze per quanti sono i componenti dell'organo sociale da eleggere.

7.                  Vengono proclamati eletti i candidati che hanno raggiunto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, prevale il candidato con maggiore anzianità sociale.

8.                  Sulle contestazioni relative alle operazioni elettorali, il seggio decide immediatamente a maggioranza.

9.                  Su parere unanime degli aventi diritto al voto, è possibile votare su lista bloccata.

10.             Sulle operazioni di voto il seggio redige apposito verbale.

 

               ART. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1.      Il consiglio Direttivo è formato da 9  membri, eletti dall'assemblea dei soci fra i soci maggiorenni.

2.      I consiglieri vengono eletti fra coloro la cui candidatura sia stata proposta dagli stessi interessati. Per essere eletti nel Consiglio Direttivo i soci devono aver maturato una anzianità di iscrizione di almeno due anni.

3.      Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, subentrano i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; esauriti questi ultimi il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

4.      Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

5.      Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

5.1.  curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

5.2.  predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;

5.3.  approvare il programma delle iniziative culturali;

5.4.  deliberare sulle domande di nuove adesioni;

5.5.  determinare la quota associativa annuale;

5.6.  provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

5.7.  Compilare il regolamento didattico e amministrativo dell'Università Popolare.

6.      Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, un vicepresidente, il tesoriere e il Segretario.

7.      Il Consiglio Direttivo può altresì costituire nel proprio seno un Esecutivo formato dal Presidente, dal vicepresidente, dal tesoriere, dal Segretario e da un altro membro designato dal Consiglio.

8.      Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal vicepresidente.

9.      Il Consiglio Direttivo è convocato almeno ogni 6 mesi, e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno 1/3 dei consiglieri o almeno il 5% dei soci ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

10. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso , da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.

11. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

12. I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

13. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche ad estranei all'associazione, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

 

 

               ART. 13 - IL PRESIDENTE

1.      Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, resta in carica quanto il consiglio medesimo: ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’assemblea dei soci.

2.      Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

3.      In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vicepresidente, o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.

4.      Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

5.      Su deliberazione del Consiglio Direttivo il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al Consiglio medesimo.

6.      Al Presidente è demandata:

- la conduzione ed il buon funzionamento degli affari sociali;

- la firma degli atti sociali che impegnino l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi;

-l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

-la nomina, sentito il Consiglio Direttivo, dei responsabili di dipartimento e di settore, le cui mansioni saranno stabilite in apposito mansionario;

- l'assunzione, sentito il Consiglio Direttivo, di personale da adibire, a seconda delle esigenze, ai vari servizi.

7.      Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

 

               ART. 14 - IL SEGRETARIO

1.      Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, resta in carica quanto il consiglio medesimo: ha il compito di assicurare la regolare verbalizzazione delle sedute dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell’eventuale Comitato Esecutivo, di conservare i registri dei verbali, di curare ed aggiornare il registro dei soci.

 

 

               ART. 15- IL TESORIERE

1.      Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo, resta in carica quanto il consiglio medesimo: è responsabile del buon andamento e della regolarità della gestione finanziaria, patrimoniale e amministrativa dell'Associazione.Egli ha facoltà, in esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo, di incassare le quote associative e le erogazioni liberali, di tenere i rapporti con le banche ed i fornitori in genere, di svolgere tutti gli atti di ordinaria amministrazione necessari per il funzionamento dell'Associazione.

2.      Cura e raccoglie la documentazione necessaria per la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo.

 

 

               ART. 16 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1.      Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci stessi.

2.      I membri del Collegio sono eletti con voto limitato ad un nominativo, ed è richiesto per l’elezione il conseguimento, da parte di ogni candidato, di almeno il 20% dei voti validi.

3.      In caso di dimissioni, decesso o decadenza di un membro del Collegio, si procede all’elezione di un nuovo componente alla prima assemblea successiva.

4.      Il Collegio è completamente rinnovato qualora vengano meno contemporaneamente due suoi membri.

5.      Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un Organo dell'associazione o di singoli soci, promuove il procedimento disciplinare nei confronti dei soci che si siano resi responsabili di violazioni statutarie, di comportamenti contrastanti con gli scopi o con i deliberati dell’associazione, ovvero di fatti che ne determinino l’indegnità.

6.      Il procedimento disciplinare deve garantire il contraddittorio e il diritto alla difesa.

7.      Nei confronti dell’incolpato, ritenuto responsabile dell’infrazione ascrittagli, si applicano, a seconda della gravità del fatto e tenuto conto di tutte le circostanze, le sanzioni della censura, della sospensione dall’attività sociale e dall’esercizio dei diritti di socio da 1 a 12 mesi e dell’esclusione dall’associazione.

8.      Il Collegio dei probiviri decide sui ricorsi dei soci interessati, per violazioni statutarie e regolamentari eventualmente verificatesi nell’attività degli organi sociali.

9.      Il Collegio è altresì competente a decidere sugli eventuali conflitti di competenza tra gli organi dell’associazione, e può svolgere funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra i soci e l’associazione, ovvero tra singoli soci, quando ne sia concordemente richiesto dalle parti.

 

ART. 17 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1.      Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri nominati dall'Assemblea anche fra i non soci.

2.      Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente.

3.      Il Collegio dei Revisori controlla l’amministrazione dell'associazione e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio preventivo e consuntivo.

 

 

               ART. 18 - SCIOGLIMENTO

1.      In caso dì scioglimento per qualunque causa, l'associazione devolve il suo patrimonio  ad altre associazioni di promozione sociale con finalità identiche o analoghe o comunque per fini di utilità sociale.

 

               ART. 19 – RINVIO

1.      Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.