ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE
” UNIVERSITA’ POPOLARE
DI PARMA”
S T A T U T O
ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
1.
In
virtù degli articoli 18 e 33 della Costituzione italiana, ed ai sensi della
legge 7 dicembre 2000 n° 383, è costituita in Parma un'associazione di
promozione sociale denominata “Università Popolare di Parma”, con sede in Parma,
B.go San Giuseppe, 13.
2.
L'associazione non ha fini di lucro e gli eventuali utili debbono essere
destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al
successivo art. 2.
3.
La
durata dell'associazione è illimitata.
ART. 2
SCOPI
1.
ART. 3
FUNZIONI
Per la
realizzazione dello scopo sociale,l’associazione può svolgere le seguenti
funzioni:
-1
istituire e gestire, nelle forme e nei modi che riterrà più opportuni,corsi di
insegnamento teorico-pratico a carattere formativo,informativo,di
aggiornamento,di qualificazione,di specializzazione,di integrazione,di recupero
e di addottrinamento scientifico,ciò anche per conto di Università, Enti e/o
Istituzioni pubbliche e private mediante la stipula di particolari
convenzioni;
-2
promuovere attività di Educazione degli Adulti,Formazione Continua,Permanente e
Ricorrente;
-3
organizzare e gestire corsi di aggiornamento, formazione, qualificazione,
riqualificazione del personale della scuola;
-4
predisporre un centro di documentazione a favore dei soci ed un servizio di
pubblica lettura per quanti siano interessati
ad una attività di studio e di ricerca sugli argomenti previsti dallo
scopo sociale;
-5 curare
anche in forma diretta la produzione editoriale e di audiovisivi,l’edizione e la
distribuzione;
-6
avvalersi o dotarsi di mezzi multimediali per l’informazione e la comunicazione
di massa;
-7
promuovere la costituzione di Istituti,Musei,Laboratori e Centri per la ricerca
culturale,spirituale, religiosa ed esoterica ;
-8 gestire
in forma diretta,o mediante apposite convenzioni,gli
Istituti,Musei,Laboratori,Centri di ricerca connessi alle finalità
dell’Associazione;
-9
proporsi come struttura di servizi per associazioni,categorie e centri che
perseguono finalità che coincidono anche parzialmente con gli scopi
dell’Associazione;
-10
istituire borse di studio per corsisti,studenti e ricercatori, purchè
meritevoli, per
manifestazioni di
cultura;
-11
esplicare la propria opera anche attraverso l’interscambio continuo di
informazioni,di programmi ed attività culturali con Università
italiane,Università Popolari Italiane ed Europee, Università degli Adulti o
della terza età;
-12 farsi promotrice avanti qualunque ente pubblico o
privato, o intraprendere e gestire direttamente o tramite terzi,di qualunque
iniziativa finalizzata al conseguimento degli scopi dell’associazione;
-13 accedere e ottenere ogni contributo pubblico o privato
finalizzato al conseguimento degli scopi;
-14 contribuire allo sviluppo culturale e civile dei
cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della
solidarietà nei rapporti umani e fra i popoli, alla pratica e alla difesa delle
libertà civili individuali e collettive;
1.
L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo
svolgimento delle proprie attività da:
1.1.
Quote
associative e contributi degli associati;
1.2.
contributi di terzi a qualunque titolo, donazioni e lasciti testamentari;
1.3.
contributi di Enti Pubblici,
1.4.
entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati
o a terzi o da iniziative promozionali.
1.5.
beni
mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo.
1.6.
Dal
fondo di riserva
2.
Le
quote o i contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei
trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.
3.
E'
vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché
fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
4.
Gli eventuali avanzi di gestione dovranno
essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente
previste.
1.
L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2.
AI
termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e
lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro la fine di aprile di
ogni anno.
3.
Esso
deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro gli otto giorni
precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
4.
Il
bilancio preventivo dovrà essere redatto dal Consiglio Direttivo e sottoposto
all'approvazione dell'assemblea entro la fine di aprile di ogni anno e
depositato in visione a disposizione dei soci presso la sede sociale almeno 8
giorni prima dell'adunanza.
5.
Entrambi i bilanci devono essere inviati al Collegio dei Revisori dei Conti
almeno 15 giorni prima delle date fissate per la loro approvazione da parte
dell'assemblea.
1.
All'associazione possono aderire tutti i cittadini italiani o stranieri che ne
condividono le finalita’ed accettano il presente statuto.
2.
L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta
per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
3.
Possono essere soci Associazioni e Circoli aventi attività e scopi non in
contrasto con quelli dell'Università Popolare.
4.
L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a principi di democrazia ed
uguaglianza dei diritti di tutti gli associati con particolare riferimento
all'elettività delle cariche associative, all'esercizio del voto individuale ed
alla effetività del rapporto associativo.
1.
L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda
scritta da parte degli interessati. La domanda, recante le complete generalità
del richiedente, deve contenere la dichiarazione di attenersi al presente
statuto, ed a eventuali regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi
sociali. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo.
2.
Contro il rifiuto di ammissione è ammesso, entro trenta giorni, il ricorso al
Collegio dei Probiviri.
3.
Il
Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo
che gli stessi abbiano versato la quota associativa.
4.
La
qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per
recesso.
5.
Il
recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta.
6.
L'esclusione dei soci è deliberata dai Probiviri per comportamento contrastante
con gli scopi dell'associazione, per persistenti violazioni degli obblighi
statutari e per indegnità.
7.
Prima
di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli
addebiti che allo stesso vengono mossi, garantendo facoltà di difesa.
8.
Il
socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota
associativa per un anno.
9.
Il
socio receduto, escluso o decaduto e gli eredi dei soci deceduti, non hanno
diritto alla restituzione delle quote associative versate.
10.
I
soci si distinguono in :
- Soci fondatori:
sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione. Esssi
sono tenuti al pagamento della quota sociale, di eventuali quote integrative e
quote integrative straordinarie.
- Soci ordinari:
sono coloro che con il loro apporto culturale, scientifico, professionale e
finanziario contribuiscono ai bisogni ed alla vita dell'Università Popolare.
Essi sono tenuti al pagamento della quota sociale, di eventuali quote
integrative e quote integrative straordinarie.
- Soci sostenitori e
benemeriti: sono coloro che, con apporti economici, lasciti e donazioni
consentono il perseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione. Essi
sono tenuti al pagamento della quota sociale, di eventuali quote integrative e
quote integrative straordinarie.
- Soci onorari:
sono coloro che, per particolari meriti o considerazioni, siano dal Consiglio
Direttivo, ritenuti in grado anche senza alcuna partecipazione finanziaria di
conferire lustro all'Università Popolare.
-
Soci
aggregati: sono i corsisti e coloro i quali aderiscono
all'Università Popolare al fine di partecipare alle singole attività promosse
dal Sodalizio. Essi sono tenuti al versamento della quota sociale e delle
eventuali quote integrative che saranno determinate dal Consiglio Direttivo in
ragione delle attività da realizzare.
11.In considerazione
della principale attività dell'associazione consistente nella realizzazione di
corsi di insegnamento svolgentisi secondo l'ordinario anno scolastico (dal 1
settembre al 31 agosto), l'anno sociale decorre dal 1° settembre al 31 agosto.
1.
Tutti
i soci hanno uguali diritti e doveri
2.
La
divisione degli aderenti nelle categorie di cui all'art 7 non implica alcuna
differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei
confronti dell'associazione
3.
Tutti
i soci sono tenuti:
3.1.
ad
osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le
deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
3.2.
a
mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
3.3.
ad
offrire un contributo di impegno personale alla vita associativa;
3.4.
a
versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
4.
Tutti
i soci hanno diritto
4.1.
a
partecipare effettivamente alla vita dell'associazione;
4.2.
a
partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
4.3.
ad
accedere alle cariche associative.
4.4.
A
prendere visione di tutte le delibere assembleari con possibilità di ottenerne
copia.
1.
Sono
organi dell'associazione:
1.1.
l'Assemblea dei soci;
1.2.
il
Consiglio Direttivo;
1.3.
il
Presidente;
1.4.
il
Segretario;
1.5.
Il
Tesoriere;
1.6.
il
Collegio dei Revisori,
1.7.
il
Collegio dei Probiviri.
1.
L’Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione.
2.
Ad
essa hanno diritto di partecipare tutti i soci.
3.
Ogni
socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta.
4.
Nessun socio può ricevere più di due deleghe, oltre la propria.
5.
L’Assemblea è convocata dal Presidente.
6.
L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno entro il
30 aprile e ogni volta che il Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un
decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
7.
L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in
particolare:
7.1.
-
approva il bilancio consuntivo e preventivo;
7.2.
-
elegge i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del
Collegio dei Probiviri;
7.3.
-
delibera eventuali Regolamenti interni e loro variazioni;
7.4.
-
delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio
Direttivo.
8.
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo
scioglimento dell'associazione.
9.
Sia
l'assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o,
in sua assenza, dal vicepresidente.
10.
Le
convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi o
trasmettere ai soci almeno dieci giorni prima della data della riunione
contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della riunione o,
in alternativa mediante analogo avviso di convocazione da affiggersi all’albo
della sede sociale almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea. Un unico
avviso può essere utilizzato per comunicare sia la prima che la seconda
convocazione, da farsi almeno 24 ore dopo la prima.
11.
In
difetto di convocazione formale o di mancato rispetto del termini di preavviso.
saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega
tutti i soci.
12.
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima
convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei
soci.
13.
In
seconda convocazione l'Assemblea ordinaria e straordinaria sono validamente
costituite qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
14.
Per
le modificazioni allo statuto è necessaria in prima convocazione la
partecipazione dei 2/3 dei soci che deliberano con una maggioranza dei 2/3; in
seconda convocazione è sufficiente la partecipazione della maggioranza dei soci
che delibera con una maggioranza di 2/3. In caso di mancato raggiungimento del
quorum si procede ad un'ulteriore convocazione,la cui assemblea è validamente
costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, fermo restando che le
relative decisioni devono essere assunte col voto favorevole dei 2/3 dei
partecipanti.
15.Per le deliberazioni
riguardanti lo scioglimento dell'associazione e la relativa devoluzione del
patrimonio residuo è necessario in prima convocazione la presenza di almeno ¾
dei soci e l'assemblea decide
col
voto favorevole dei 2/3 dei presenti. In seconda
convocazione occorre la presenza di almeno 1/3 dei soci, che decidono col
voto favorevole dei 2/3 dei presenti.
16.L'assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente,
per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a
scrutinio segreto; il Presidente può, in questo caso, scegliere due scrutatori
tra i presenti.
17. I verbali dell'adunanza dell'assemblea redatti a cura del segretario e
sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati
agli atti.
1.
Tutti
gli organi (Presidente, Consiglio Direttivo, Collegio Probiviri, Collegio
Revisori) durano in carica tre anni e alla scadenza sono rieleggibili.
2.
Per
l'elezione delle cariche sociali, il Presidente procede alla nomina di due
scrutatori che devono espletare le operazioni di scrutinio.
3.
Il
seggio elettorale è costituito dal Presidente, dal Vice Presidente, dal
Segretario e da due scrutatori.
4.
L'elezione avviene con il sistema della scheda segreta sulla quale è riportato,
in ordine alfabetico, l'elenco dei soci che si sono candidati per il periodo
successivo dandone preventiva comunicazione alla segreteria dell'Università
Popolare,almeno 15 giorni prima della data fissata dall'assemblea.
5.
Il
consigliere Segretario dovrà redigere, almeno 8 giorni prima della data fissata
per l'Assemblea, l'elenco aggiornato completo dei soci in possesso dei requisiti
d eleggibilità che hanno presentato la propria candidatura e affiggerlo all'Albo
sociale presso la sede dell'Università Popolare.
6.
Le
votazioni avvengono esprimendo tante preferenze per quanti sono i componenti
dell'organo sociale da eleggere.
7.
Vengono proclamati eletti i candidati che hanno raggiunto il maggior numero di
voti. In caso di parità di voti, prevale il candidato con maggiore anzianità
sociale.
8.
Sulle
contestazioni relative alle operazioni elettorali, il seggio decide
immediatamente a maggioranza.
9.
Su
parere unanime degli aventi diritto al voto, è possibile votare su lista
bloccata.
10.
Sulle
operazioni di voto il seggio redige apposito verbale.
1.
Il
consiglio Direttivo è formato da 9
membri, eletti dall'assemblea dei soci fra i soci maggiorenni.
2.
I
consiglieri vengono eletti fra coloro la cui candidatura sia stata proposta
dagli stessi interessati. Per essere eletti nel Consiglio Direttivo i soci
devono aver maturato una anzianità di iscrizione di almeno due anni.
3.
Nel
caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio
Direttivo decadano dall'incarico, subentrano i primi tra i non eletti, che
rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; esauriti questi
ultimi il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla
successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.
4.
Ove
decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla
nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
5.
Al
Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
5.1.
curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
5.2.
predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
5.3.
approvare il programma delle iniziative culturali;
5.4.
deliberare sulle domande di nuove adesioni;
5.5.
determinare la quota associativa annuale;
5.6.
provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti
all'Assemblea dei soci.
5.7.
Compilare il regolamento didattico e amministrativo dell'Università Popolare.
6.
Il
Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, un vicepresidente, il
tesoriere e il Segretario.
7.
Il
Consiglio Direttivo può altresì costituire nel proprio seno un Esecutivo formato
dal Presidente, dal vicepresidente, dal tesoriere, dal Segretario e da un altro
membro designato dal Consiglio.
8.
Il
Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal
vicepresidente.
9.
Il
Consiglio Direttivo è convocato almeno ogni 6 mesi, e ogni qualvolta il
Presidente lo ritenga opportuno o almeno 1/3
dei consiglieri o almeno il 5% dei soci ne faccia richiesta. Assume le
proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il
voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
10.
Le
convocazioni devono essere effettuate mediante avviso , da comunicarsi almeno
cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno,
luogo, data ed orario della seduta.
11.
In
difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso,
saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del
Consiglio Direttivo.
12.
I
verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e
sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati
agli atti.
13.
Il
Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo
del Presidente, anche ad estranei all'associazione, il potere di compiere
determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.
1.
Il
Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, resta in carica quanto il
consiglio medesimo: ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’assemblea dei
soci.
2.
Al
Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed
in giudizio.
3.
In
caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vicepresidente, o,
in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.
4.
Il
Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in
caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei
provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà
contestualmente convocare.
5.
Su
deliberazione del Consiglio Direttivo il Presidente può attribuire la
rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al Consiglio medesimo.
6.
Al
Presidente è demandata:
- la conduzione ed il
buon funzionamento degli affari sociali;
- la firma degli atti
sociali che impegnino l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi;
-l'attuazione delle
delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
-la nomina, sentito il
Consiglio Direttivo, dei responsabili di dipartimento e di settore, le cui
mansioni saranno stabilite in apposito mansionario;
- l'assunzione, sentito
il Consiglio Direttivo, di personale da adibire, a seconda delle esigenze, ai
vari servizi.
7.
Il
Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via
transitoria o permanente.
1.
Il
Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, resta in carica quanto il
consiglio medesimo: ha il compito di assicurare la regolare verbalizzazione
delle sedute dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell’eventuale Comitato
Esecutivo, di conservare i registri dei verbali, di curare ed aggiornare il
registro dei soci.
1.
Il
Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo, resta in carica quanto il consiglio
medesimo: è responsabile del buon andamento e della regolarità della gestione
finanziaria, patrimoniale e amministrativa dell'Associazione.Egli ha facoltà, in
esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo, di incassare le quote
associative e le erogazioni liberali, di tenere i rapporti con le banche ed i
fornitori in genere, di svolgere tutti gli atti di ordinaria amministrazione
necessari per il funzionamento dell'Associazione.
2.
Cura
e raccoglie la documentazione necessaria per la predisposizione del bilancio
preventivo e consuntivo.
1.
Il
Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei soci
fra i soci stessi.
2.
I
membri del Collegio sono eletti con voto limitato ad un nominativo, ed è
richiesto per l’elezione il conseguimento, da parte di ogni candidato, di almeno
il 20% dei voti validi.
3.
In
caso di dimissioni, decesso o decadenza di un membro del Collegio, si procede
all’elezione di un nuovo componente alla prima assemblea successiva.
4.
Il
Collegio è completamente rinnovato qualora vengano meno contemporaneamente due
suoi membri.
5.
Il
Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un
Organo dell'associazione o di singoli soci, promuove il procedimento
disciplinare nei confronti dei soci che si siano resi responsabili di violazioni
statutarie, di comportamenti contrastanti con gli scopi o con i deliberati
dell’associazione, ovvero di fatti che ne determinino l’indegnità.
6.
Il
procedimento disciplinare deve garantire il contraddittorio e il diritto alla
difesa.
7.
Nei
confronti dell’incolpato, ritenuto responsabile dell’infrazione ascrittagli, si
applicano, a seconda della gravità del fatto e tenuto conto di tutte le
circostanze, le sanzioni della censura, della sospensione dall’attività sociale
e dall’esercizio dei diritti di socio da
8.
Il
Collegio dei probiviri decide sui ricorsi dei soci interessati, per violazioni
statutarie e regolamentari eventualmente verificatesi nell’attività degli organi
sociali.
9.
Il
Collegio è altresì competente a decidere sugli eventuali conflitti di competenza
tra gli organi dell’associazione, e può svolgere funzioni arbitrali per la
risoluzione di eventuali controversie tra i soci e l’associazione, ovvero tra
singoli soci, quando ne sia concordemente richiesto dalle parti.
ART. 17 - COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI
1.
Il
Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri nominati dall'Assemblea
anche fra i non soci.
2.
Il
Collegio nomina al proprio interno un Presidente.
3.
Il
Collegio dei Revisori controlla l’amministrazione dell'associazione e la
corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. Partecipa, senza diritto
di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali
presenta la relazione annuale sul bilancio preventivo e consuntivo.
1.
In
caso dì scioglimento per qualunque causa, l'associazione devolve il suo
patrimonio
ad altre associazioni di promozione
sociale con finalità identiche o analoghe o comunque per fini di utilità
sociale.
1. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.